Titolo III
Art. 74
Controversie pendenti davanti alla corte di appello .
In vigore dal 30 ott 1993 al 31 dic 2026
(Controversie pendenti davanti alla corte di appello).
1. Alle controversie, che alla data di cui all' pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-74