Titolo III
Art. 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
In vigore dal 27 mar 1993 al 31 dic 2026
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell', lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-77