Titolo I›Capo I

Art. 3

Difetto di giurisdizione

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall', primo comma, del codice di procedura civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-3

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