Titolo I›Capo II

Art. 17

Luogo delle comunicazioni e notificazioni

In vigore dal 1 gen 2016 al 31 dic 2026
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-17

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