Titolo II›Capo I›Sez. I

Art. 18

Il ricorso

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all' alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell', comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo