Titolo II›Capo I›Sez. III
Art. 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all', il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli e nomina il relatore.
2. Resta salvo quanto disposto dall', comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-30