Titolo II›Capo I›Sez. II

Art. 28

Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all', commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. 2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall', comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. 3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. 4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-28

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