Titolo II›Capo I›Sez. III

Art. 32

Deposito di documenti e di memorie

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l', comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-32

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