Titolo II›Capo I›Sez. I

Art. 26

Assegnazione del ricorso

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all', comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-26

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