Titolo II›Capo I
Art. 10
Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni
In vigore dal 5 dic 1992
1. Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni.
2. Il superiore che rileva l'infrazione deve:
a) contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
b) procedere alla sua identificazione;
c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
d) dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;
e) inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.
3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-10