Titolo IICapo I

Art. 11

Modalità per l'irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 5 dic 1992
1. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve: a) tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio; b) sanzionare con maggiore rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali. 2. Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'. 3. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio. 4. La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-11

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