Titolo II›Capo I
Art. 12
Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato
In vigore dal 5 dic 1992
1. Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.
2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna.
3. Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.
4. È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-12