Titolo IICapo I

Art. 13

Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina

In vigore dal 20 feb 2020
1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto: a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede; b) da un dirigente penitenziario...; c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria; d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario. 2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione. 3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da: a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3. 5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale. 6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo. 7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-13

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