Titolo ICapo I

Art. 5

Sospensione dal servizio

In vigore dal 7 lug 2017
1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. 2. Comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi. 3. Può essere inflitta nei seguenti casi: a) recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la deplorazione; b) occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente; c) violazione degli ordini dei superiori, quando non abbia rilevanza penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, salvo quanto previsto dall'; e) assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati; f) uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope; g) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; h) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto; i) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all', comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abbituale; l) invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro superiori o colleghi; m) introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti o internati, di denari, armi o strumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o l'omettere di denunciarne il trafugamento; n) associazione diretta e indiretta ad interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento; o) accettare dai detenuti o internati o dai loro familiari o conviventi mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con essi; p) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o internati, sia dentro sia fuori dello stabilimento. 4. La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina. 5. Nel caso in cui la sospensione è motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresì, le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-5

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