Titolo I›Capo I
Art. 1
Sanzioni disciplinari
In vigore dal 5 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l', comma 1;
VISTI l', comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'rticolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(Sanzioni disciplinari)
1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) censura;
b) pena pecuniaria;
c) deplorazione;
d) sospensione dal servizio;
e) destituzione.
2. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.
3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-1