Titolo I›Capo I
Art. 5
5 / 24Sospensione dal servizio
In vigore dal 7 lug 2017
1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
2. Comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
3. Può essere inflitta nei seguenti casi:
a) recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la deplorazione;
b) occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;
c) violazione degli ordini dei superiori, quando non abbia rilevanza penale;
d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, salvo quanto previsto dall';
e) assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati;
f) uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
h) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;
i) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all', comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abbituale;
l) invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro superiori o colleghi;
m) introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti o internati, di denari, armi o strumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o l'omettere di denunciarne il trafugamento;
n) associazione diretta e indiretta ad interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;
o) accettare dai detenuti o internati o dai loro familiari o conviventi mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con essi;
p) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o internati, sia dentro sia fuori dello stabilimento.
4. La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.
5. Nel caso in cui la sospensione è motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresì, le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-5