Art. 5

Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

In vigore dal 5 dic 1992
(Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria) 1. A ciascun provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto. 2. Presso ciascun provveditorato regionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile. 3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale è preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalità adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area. 4. Ad ogni provveditorato sono altresì assegnati uno o più funzionari di cui all'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-5

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