Art. 5
Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
In vigore dal 5 dic 1992
(Personale dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria)
1. A ciascun provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.
2. Presso ciascun provveditorato regionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale è preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalità adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.
4. Ad ogni provveditorato sono altresì assegnati uno o più funzionari di cui all'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-5