Art. 10

Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione

In vigore dal 5 dic 1992
(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione) 1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie: a) attività di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento, da parte degli istituti e servizi; b) attività di progrettazione e programmazione, nonché di raccordo delle iniziative ed esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale; o) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale; d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354; e) coordinamento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati; f) coordinamento delle attività e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale; g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-10

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