Art. 10
10 / 14Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione
In vigore dal 5 dic 1992
(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
relativamente all'area detenuti, internati e
misure alternative alla detenzione)
1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) attività di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento, da parte degli istituti e servizi;
b) attività di progrettazione e programmazione, nonché di raccordo delle iniziative ed esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale;
o) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale;
d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
e) coordinamento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati;
f) coordinamento delle attività e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale;
g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-10