Art. 2

Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

In vigore dal 5 dic 1992
(Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria) 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. 2. I provveditorati regionali esercitano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dalle altre norme vigenti.
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Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (Art. 2 Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.) — Testo vigente | Portale Normativo