Art. 1

Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

In vigore dal 5 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere a) e b); VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l', comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: (Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale. 2. Il Dipartimento è costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore Generale e da uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento. 3. Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del personale, all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione. 4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono deter- minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-1

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