Art. 4
Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
In vigore dal 5 dic 1992
(Struttura dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria)
1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono articolati nelle seguenti aree:
a) area segreteria ed affari generali;
b) area personale;
c) area formazione e aggiornamento del personale;
d) area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione;
e) area traduzioni e piantonamenti;
f) area amministrativo-contabile.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia più aree possono essere accorpate, per esigenze organizzative, in base alla entità territoriale delle circoscrizioni, del numero degli istituti e servizi, del personale e della complessità di gestione delle attribuzioni di cui al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-4