Titolo IV
Art. 98
Nomina
In vigore dal 5 dic 1992
1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri canditati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-98