Art. 98 · Nomina
Titolo IV

Art. 98

112 / 146

Nomina

In vigore dal 5 dic 1992
1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri canditati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-98