Titolo IV
Art. 103
Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame
In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè siano in possesso degli altri requisiti.
4. Possono altresì partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.
5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato un terzo dei posti messi a concorso.
6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonché una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.
7. All'accertamento dell'idoneità di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
8. Svolge le funzioni di segretario un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'.
10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
11-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-103