Titolo IV
Art. 107
Accertamento dei requisiti psico-fisici
In vigore dal 19 dic 2000
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.
Note all'articolo
- La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-107