Titolo IV
Art. 106
Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali
In vigore dal 20 feb 2020
1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'.
4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere in- tegrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-106