Titolo IV
Art. 120
Norma transitoria
In vigore dal 5 dic 1992
1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.
2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltrechè di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all' della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-120