Titolo III

Art. 80

Divieto di riammissione in servizio

In vigore dal 19 nov 2009
1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell', trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 294 (in G.U. 1a s.s. 18/11/2009, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, allorche' sia intervenuta la guarigione, la possibilita' di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perche' giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-80

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