Titolo IV
Art. 82
Bandi di concorso
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i documenti prescritti;
d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);
e) il programma ed il diario delle prove di esame;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-82