Titolo III

Art. 78

Inquadramento del personale trasferito

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all' non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. 2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-78

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