Titolo III

Art. 76

Modalità di trasferimento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell' nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all' in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell' nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all' in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell', primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. La commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n, 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell' ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro di reclutamento previsto dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell' e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 7. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell' nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. 9. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. 10. L'amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all' si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. 11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 12. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-76

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