Titolo I
Art. 4
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio.
5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-4