Titolo I
Art. 1
Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche
In vigore dal 20 feb 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli della Costituzione:
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l', comma 1;
VISTI l', comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l', comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all', comma 14, della legge n. 395 del 1990;
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell' della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA il seguente decreto legislativo:
(Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche)
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
c-bis) carriera dei funzionari.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall' della legge e dalla normativa vigente.
3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-1