Titolo I

Art. 9

Promozione ad agente scelto

In vigore dal 5 dic 1992
1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'. 2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo