Titolo I

Art. 8

Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria.

In vigore dal 5 dic 1992
(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria). 1. Gli agenti di polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'. 2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi. 3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-8

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