Titolo IV

Art. 87

Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza

In vigore dal 20 feb 2020
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2› grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse. 7. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più Commissioni esaminatrici. 10-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-87

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