Titolo IV
Art. 90
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
In vigore dal 5 dic 1992
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. È vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.
4. È loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenzionali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.
7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-90