Titolo IV

Art. 101

Prove d'esame

In vigore dal 5 dic 1992
1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo. 2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-101

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