Titolo IV
Art. 101
Prove d'esame
In vigore dal 5 dic 1992
1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-101