Titolo IV
Art. 96
Graduatoria del concorso
In vigore dal 5 dic 1992
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
2. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.
4. I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
5. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-96