Titolo IV
Art. 112
Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice
In vigore dal 5 dic 1992
1. Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli .
2. La Commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'.
3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che in- dice il concorso.
4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-112