Titolo IV

Art. 113

Graduatoria del concorso

In vigore dal 5 dic 1992
1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito. 3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all' del presente decreto. 4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell' della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.
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