Art. 112 · Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice
Titolo IV

Art. 112

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Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice

In vigore dal 5 dic 1992
1. Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli . 2. La Commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'. 3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che in- dice il concorso. 4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-112