Titolo III
Art. 9
Ammissione alla prestazione di servizi
In vigore dal 22 feb 2003
1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all' che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all', comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall';
b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all', iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-9