Titolo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-1

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