Titolo I
Art. 3
Effetti del riconoscimento
In vigore dal 5 mar 1992
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-3