Art. 3 · Effetti del riconoscimento
Titolo I

Art. 3

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Effetti del riconoscimento

In vigore dal 5 mar 1992
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto. 2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-3