Titolo II
Art. 6
Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura
In vigore dal 5 mar 1992
Ammissione all'esercizio della professione
delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura
1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell', i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-6