Titolo II
Art. 7
Iscrizione in albi di altri Stati membri
In vigore dal 5 mar 1992
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-7