Titolo II

Art. 7

Iscrizione in albi di altri Stati membri

In vigore dal 5 mar 1992
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-7

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