Titolo III
Art. 9 bis
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
In vigore dal 22 feb 2003
(Esercizio della professione
di architetto in altri Stati membri)
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-9-bis